Art. 8.
(Formazione delle classi).

      1. Ogni istituto scolastico definisce il numero di classi in modo che in ciascuna di esse il numero degli alunni e delle alunne non sia superiore a ventidue, salvo quanto disposto dagli articoli 11 e 12.
      2. Non è consentita la formazione di classi differenziali sul piano delle abilità, dei risultati scolastici, delle credenze religiose, delle origini culturali, del genere e di qualsiasi altro criterio che di fatto discrimini

 

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e pregiudichi le pari opportunità di apprendimento e integrazione.